Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
Ultima modifica 15 novembre 2023
Per l’anno 2007, l’assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di euro 120,63 mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall’art.65,comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.
Il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall’art. 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell’indicatore della situazione economica (I.S.E.). Il valore dell’indicatore della situazione economica riparametrato (I.S.E.E.) viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all’allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.
Riferimenti
Modalità di richiesta
La domanda per la concessione dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori deve essere presentata al Comune di residenza. Il termine ultimo per presentare la richiesta è fissato, a pena di decadenza, al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del beneficio.
La presentazione della domanda deve avvenire obbligatoriamente ogni anno, entro il termine previsto.
L’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori è concesso dal Comune di residenza ed erogato dall’ I.N.P.S.. La trasmissione dei dati relativi a ciascuna domanda avviene in via telematica.
Requisiti del richiedente
- essere cittadino italiano o comunitario residente (art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
- avere nel proprio nucleo familiare anagrafico almeno tre figli minori (sono equiparati ai figli i minori adottati ai sensi dell’art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti),
- di avere l’ Indicatore della Situazione Economica uguale o inferiore a quello richiesto ed annualmente adeguato.
Documentazione richiesta
- La domanda di concessione dell’assegno, in carta semplice, compilata su modulo predisposto,
- L’Attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
Note
L’Attestazione I.S.E.E. può essere richiesta, gratuitamente, anche presso i Centri di assistenza fiscale, convenzionati con il Comune.