Rilascio contrassegno per sosta invalidi

Ultima modifica 15 novembre 2023

Per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito “contrassegno invalidi” . 
Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale ed ha validità di 5 anni. 
Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. 
Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità sopra indicate. In tale caso la certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata dell’invalidità.

Modalità di richiesta
Domanda in carta semplice

Requisiti del richiedente

Soggetto invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta attestata da certificazione medica

Documentazione richiesta

  • Domanda di rilascio contrassegno
  • Certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico –legale dell’ASUR di appartenenza

Normativa di riferimento

  • Art. 188 D.Lvo 30.4.1992 n. 285
  • DPR 16.12.1992 n 495

Note

Il documento è valido per cinque anni in caso di invalidità permanente oppure a tempo determinato per soggetti con invalidità temporanea


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